Apertura domenicale dei panifici: Federconsumatori chiede chiarezza e capillare informazione dei consumatori
Domenica 4 ottobre è stata una domenica campale per i consumatori palermitani: cittadini, ignari, alla ricerca di panifici aperti, lunghissime file nei pochi aperti e ressa ai banchetti dei venditori abusivi agli angoli di strada. In questi giorni sono giunte allo sportello di Federconsumatori Palermo tantissime chiamate di cittadini infuriati, nonchè di panificatori che, chiuso il loro negozio per l'ordinanza, hanno visto le lunghe code ai banchetti degli abusivi.
"Si tratta di materia assai complessa, ove sono in gioco i diritti dei lavoratori, i diritti e la salute dei consumatori e la lotta all'abusivismo" sottolinea Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo, "L'accavallarsi di norme ha generato una grande disinformazione tra i consumatori, i cui gravi effetti si sono registrati in questa prima domenica di chiusura".
"Tra l'altro, il fatto che nella grande distribuzione si possa vendere il pane tutte le domeniche, purché non sia pane di giornata, aumenta la disinformazione e il malcontento di tutti. Sollecitiamo un provvedimento che crei una turnazione per quartiere tra i panificatori, così come avviene per le farmacie, con un sistema di controlli serrati. I consumatori avrebbero il pane fresco la domenica, il diritto al riposo dei lavoratori e la lotta all'abusivismo, a tutela della salute dei consumatori, salvaguardati" conclude Vizzini.
Palermo, 7 ottobre 2020
Coronavirus: arriva l’attesa moratoria per finanziamenti e prestiti superiori a 1.000 Euro
Accogliamo positivamente la moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione di prestiti e finanziamenti superiori a 1.000 Euro.
Un importante passo avanti, che scaturisce da un lavoro costruttivo, fatto di proposte, confronto e collaborazione, al quale abbiamo partecipato attivamente, che ha portato a una serie di indicazioni preziose per i cittadini.
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà derivanti dai disagi causati dall’attuale pandemia, potranno usufruire, facendone espressa richiesta, della sospensione del pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti.
Ecco di seguito le istruzioni e i requisiti.
Chi sono i beneficiari
I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
- gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
Richiesta e durata della sospensione
La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni appena illustrate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi; in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.
Finanziamenti oggetto della sospensione
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:
- che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:
- a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario; b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
- che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
La sospensione
La sospensione può riguardare, alternativamente:
- il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
- il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
- Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità: a. a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario; b. in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di sospensione; c. con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).
- Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto. In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
La formalizzazione delle modifiche contrattuali intervenute a seguito dell’applicazione della moratoria potrà essere effettuata con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 marzo 2020 n. 23), ovvero: “anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.”
Sospensione rata mutuo prima casa - Le istruzioni di Federconsumatori
Il tutti a casa per il coronavirus ha messo in profonda crisi tante famiglie con la rata del mutuo casa in scadenza. Sono davvero tanti i cittadini che ci stanno chiamando per avere informazioni in merito alla possibilità di sospensione temporanea delle rate. Con la pubblicazione del Regolamento attuativo del Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) del Ministero dell’Economia e delle Finanze ora è disponibile il modulo di domanda per richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa.
"È quindi possibile compilare l’apposito modulo e presentarlo al proprio istituto di credito per chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (detto “Fondo Gasparrini”) gestito dalla Consap" puntualizza Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo "Il Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 Euro contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà".
A causa della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di Euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto “Cura Italia”, è stata ampliata la categoria di beneficiar.
"Per poter richiedere ed ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino, in possesso dei necessari requisiti, deve presentare la domanda con l'apposito modulo alla banca che ha concesso il mutuo, che è tenuta a sospenderlo" continua Vizzini "Fino al termine dell’emergenza sanitaria, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’ISEE. Il modulo si può scaricare anche dal ns. sito www.federconsumatoripalermo.it, oppure richiederlo inviando una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Palermo, 1 aprile 2020
Recrudescenza della truffa dello specchietto rotto. Federconsumatori suggerisce come tutelarsi.
La truffa dello specchietto rotto è una delle più gettonate. Mentre si transita con la propria automobile si sente un colpo allo specchietto, generalmente lato passeggero. Di li a poco, una vettura si accosta e il guidatore fa notare il danno arrecato alla sua auto dalla nostra in marcia: lo specchietto rotto. Essendo lo specchietto una estremità sporgente, viene scelto molto più spesso rispetto ad altre parti della vettura. Spesso può essere oggetto di discussione un’ammaccatura sulla fiancata. Poi, con fare più o meno minaccioso, il truffatore chiede il ristoro del danno e, per evitare le lungaggini della assicurazioni, simula di accontentarsi di una banconota di 50 euro e più.
“Nelle ultime settimane sono pervenute al ns. sportello diverse segnalazioni di automobilisti che hanno subito o che hanno visto perpetrare la truffa dello specchietto” denuncia Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo “La zone più interessate sembrano essere corso Tukory, Via Gustavo Roccella e via Ernesto Basile”.
“Evitare la truffa non è semplice, perché si è distratti e impreparati all’evento. Potrebbe essere utile evitare di marciare troppo vicini alle auto in doppia fila o che marciano molto lentamente. Al truffatore che vuole pagato il danno, si deve rispondere che non si ha il portafoglio e non si hanno soldi addosso, oppure che per risolvere la questione è meglio chiamare i vigili o le forza dell’ordine. Generalmente il truffatore desiste. Chiediamo alle forze dell’ordine una serrata vigilanza nelle zone segnalate” conclude Vizzini.
Coronavirus: sospensione dell’apertura al pubblico degli sportelli di Federconsumatori Palermo
In seguito all’emanazione del DPCM del 9 marzo che istituisce misure di prevenzione uniche per tutto il territorio italiano, la Federconsumatori di Palermo, in ottemperanza alle disposizioni ivi contenute e alle sollecitazioni in tal senso pervenute, adotta da mercoledì una modalità di lavoro in smart working, utilizzando esclusivamente i canali telefonici e telematici, fino a nuova disposizione.
“Attenzione, si potrà continuare a chiamare lo 0916173434 o a scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per fissare l’appuntamento con il ns. Ufficio Legale” puntualizza Lillo Vizzini presidente di Federconsumatori Palermo “Solo che, piuttosto che recarsi al ns. sportello, saranno i ns. legali a chiamare, nel giorno e nell’ora dell’appuntamento fissato il cittadino che ne ha fatto richiesta. Il tutto nel rispetto della massima sicurezza. Gli appuntamenti già fissati presso gli sportelli sono stati riprogrammati in modalità smart working”.
Lo sportello sarà in grado di garantire, con queste nuove modalità, assistenza anche per casi gravi e urgenti (p. es. distacco della fornitura di gas e/o elettricità, disservizi telefonici). Anche le domande di accesso al FIR (rimborso azionisti banche venete), per il momento, saranno gestite esclusivamente in modalità telematica.
“È particolarmente importante che lo sportello continui ad essere operativo in questi gravi frangenti. Fioccano le richieste di assistenza per i tanti voli programmati da tempo e saltati, mentre alcune compagnie fanno orecchio da mercante alle richieste dei passeggeri di rimborso e/o riprogrammazione dei voli. Ma, soprattutto, resteremo vigili di fronte a possibili e intollerabili speculazioni sui prezzi dei generi di prima necessità. Sono già pervenute alcune segnalazioni. Invitiamo i consumatori a segnalarci, via mail, eventuali speculazioni, in modo da far attivare eventuali verifiche” conclude Vizzini.
La società ESSEQUATTRO s.r.l. - proprietaria del marchio CENTRO CONVENIENZA - ha depositato richiesta di concordato preventivo. Cosa possono fare i tanti clienti beffati? I consigli di Federconsumatori
Il 10 dicembre 2019 la Essequattro s.r.l., società proprietaria del marchio “CENTRO CONVENIENZA”, ha presentato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto domanda di accesso alla procedura di Concordato Preventivo. Una doccia fredda per i tantissimi clienti che, pur avendo versato un anticipo, aspettano da mesi, tanti mesi in alcuni casi, la consegna dei mobili ordinati.
I clienti sono in apprensione in quanto il punto vendita di Palermo è stato chiuso da giorni, secondo il cartello appeso fuori, per inventario.
“Il telefono del ns. sportello è già intasato da chiamate di clienti che chiedono di sapere cosa fare” riferisce Lillo Vizzini di Federconsumatori Palermo “Sono giustamente preoccupati. Tutti coloro i quali aspettano i mobili hanno versato un anticipo, cospicuo in alcuni casi. Altri, hanno già iniziato a pagare la finanziaria, pur non avendo ricevuto assolutamente nulla”.
La notizia della richiesta del Concordato Preventivo è recentissima, ma non giunge del tutto inaspettata. Per gli utenti, però, le prospettive rimangono oscure e di difficile interpretazione.
Gli Avvocati Mario Maruca e Maurizio Alleri dell’Ufficio Legale di Federconsumatori puntualizzano ”I clienti devono mantenere una posizione realistica circa le possibilità di recupero del danaro speso; tuttavia, poiché è stata presentata da ESSEQUATTRO richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, nell’attuale situazione, l’accesso a tale istituto potrebbe rappresentare il percorso più efficace nell’ottica di tutelare gli interessi dei lavoratori, ma anche dei clienti finali”
E continuano “Ciò detto, è bene ricordare che, ai sensi dell’art 168 L.F., dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato (09.12.2019) e fino al momento in cui il decreto di omologa diventa definitivo, i creditori non potranno iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Si evidenzia però che il consumatore può in qualsiasi momento e, quindi, anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato, intraprendere ogni azione per il riconoscimento del proprio credito e, laddove non venisse riconosciuto, agire giudizialmente per ottenere un titolo da fare valere nei confronti della Essequattro s.r.l.”.
“Invitiamo a chiamare il ns. sportello tutti coloro che hanno sottoscritto l’ordine e lasciato un acconto al Centro Convenienza, senza avere ricevuto la merce. I ns. Legali dovranno valutare caso per caso, in modo da inviare, in prima istanza, una diffida da indirizzare alla sede legale di ESSEQUATTRO s.r.l., in nome e per conto degli associati Federconsumatori” conclude Vizzini.
Palermo, 16 dicembre 2019